Qual’è il futuro della professione di Mediatore Creditizio?
Questo il discorso del Governatore della Banca d’Italia Mario Draghi del 15 luglio 2008, intervenuto nell’ambito dell’esame dei Disegni di Legge n. 733, nel quale tra l’altro propone le linee per una riforma della disciplina di mediatori creditizi.
Commissioni riunite
1a (Affari costituzionali) e 2a (Giustizia) del Senato della Repubblica
Problematiche connesse al riciclaggio
nell’ambito dell’esame dei disegni di legge n. 733
e collegati in materia di sicurezza pubblica
Testimonianza del Governatore della Banca d’Italia
Mario Draghi
Senato della Repubblica
15 luglio 2008
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2. Altre tematiche trattate nei progetti di legge all’esame della Commissioni
3. L’Unita’ di informazione finanziaria
Con la soppressione dell’UIC e l’assunzione da parte della Banca d’Italia di tutte le
sue funzioni, quelle in materia di antiriciclaggio sono state ripartite tra la Vigilanza e la UIF
a far tempo dal 1° gennaio 2008.
L’Unità, priva di personalità giuridica, è stata istituita nell’ambito della Banca d’Italia
secondo modalità conformi agli standard internazionali di autonomia e indipendenza che
contraddistinguono le Financial Intelligence Units (FIU).
Alla Vigilanza sono stati attribuiti poteri normativi in svariate materie
(organizzazione e controlli interni, modalità per l’adeguata verifica della clientela e per la
registrazione delle operazioni nell’archivio unico informatico) e compiti di controllo cartolari
e ispettivi sul rispetto degli obblighi previsti a carico dei soggetti vigilati.
6 Il ddl reca “Disposizioni in materia di reati di grave allarme sociale e di certezza della pena”.
7 Nella testimonianza resa alla Commissione Antimafia nel giugno dello scorso anno affermavo che “se da un lato
la punibilità dell’autoriciclaggio potrebbe garantire un più agevole accertamento probatorio delle fattispecie criminose
complesse, dall’altro, va considerato che, nell’ipotesi di reati presupposto caratterizzati da un minore grado di offensività,
potrebbe determinare un’eccessiva punizione della condotta”.
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Presso la UIF sono stati accentrati i compiti in materia di segnalazione di operazioni
sospette. Si tratta, in particolare, delle attività di approfondimento delle segnalazioni, di
analisi dei flussi finanziari, di collegamento con i corrispondenti organismi esteri e con le
autorità nazionali, di verifica anche ispettiva dei casi di omessa segnalazione.
Alla UIF è inoltre attribuito il compito di proporre indicatori di anomalia per l’individuazione delle
operazioni sospette che, quando riferiti a intermediari sottoposti a vigilanza, saranno emanati con
provvedimento della Banca d’Italia, assunto d’intesa con le altre autorità di vigilanza di settore (CONSOB,
ISVAP).
L’organizzazione e il funzionamento della UIF sono stati disciplinati nel dicembre
dello scorso anno da un Regolamento della Banca d’Italia; questa mette a disposizione
dell’Unità i mezzi finanziari, i beni strumentali e le risorse umane e tecniche necessarie al
perseguimento dei fini istituzionali. L’organigramma della UIF è stato varato il 1° luglio
scorso.
La fase d’impianto dell’Unità cade in un momento particolarmente delicato per la
concomitanza degli altri cospicui processi riorganizzativi, nei quali la Banca d’Italia è
attualmente impegnata. Il rafforzamento dell’organico della UIF, in corso di attuazione,
persegue anche l’obiettivo di amalgamare esperienze e professionalità di diversa
provenienza per realizzare sinergie tra attività di vigilanza e lotta al riciclaggio.
Nonostante le inevitabili difficoltà legate al processo di transizione, nel primo
semestre l’attività di contrasto al riciclaggio non ha subito soluzioni di continuità, ma è
stata anzi intensificata: il sistema ha inviato oltre 6.800 segnalazioni di operazioni sospette
(12.545 nell’intero 2007), con un incremento percentuale del 9,4 in rapporto all’anno
precedente; la UIF ne ha trasmesse circa 6.000 agli organi investigativi (11.724 nel 2007);
per 20 operazioni è stato adottato il provvedimento di sospensione previsto dall’art. 6 del
d.lgs. 231 (13 nel 2007) (cfr. tabelle 2, 3, 4 e 5).
L’Unità ha avviato 17 accertamenti ispettivi attivando i nuovi poteri previsti dalla
legge. In considerazione delle indicazioni emerse in occasione dell’audizione presso la
Commissione Antimafia dello scorso anno, specifica attenzione è stata dedicata alle
banche insediate in Calabria: 7 verifiche sono state condotte per approfondire presso le
direzioni generali le operazioni sospette segnalate e per individuare eventuali
comportamenti omissivi. Le banche ispezionate sono state selezionate in coordinamento
con la Vigilanza che, nella stessa Regione, ha avviato un vasto e innovativo piano di
accertamenti, che prevede l’effettuazione di oltre 70 verifiche presso dipendenze di
banche nazionali.
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A seguito dei controlli effettuati, la UIF ha avviato numerose procedure
sanzionatorie per omessa segnalazione e denunciato alcune fattispecie di possibile
rilevanza penale all’Autorità Giudiziaria.
Per dare concreta attuazione al d.lgs. 231, la UIF è impegnata – insieme alla
Vigilanza e alle altre funzioni della Banca d’Italia e istituzioni competenti in materia – a
redigere norme applicative, a individuare specifici indicatori di anomalia, a stipulare
protocolli d’intesa, a predisporre programmi informatici e canali di trasmissione telematica
che garantiscano rapidità, sicurezza e riservatezza agli scambi di informazioni all’interno
dell’apparato antiriciclaggio.
In conclusione ritengo opportuno auspicare la ripresa dei lavori di redazione di un
testo unico della normativa antiriciclaggio per dare soluzione alle attuali incertezze
interpretative e per assicurare, in materia sanzionatoria, una maggiore corrispondenza tra
offensività delle condotte e rigore delle sanzioni.
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Allegati
1) linee per una riforma della disciplina di mediatori creditizi, agenti in attività finanziaria e
intermediari finanziari ex art. 106 TUB;
2) nuovo testo dell’articolo 17.
ALLEGATO 1
LINEE PER UNA RIFORMA DELLA DISCIPLINA DI MEDIATORI CREDITIZI,
AGENTI IN ATTIVITA’ FINANZIARIA E
INTERMEDIARI FINANZIARI EX ART. 106 TUB
Il diffuso e trasversale ricorso al credito al consumo, la maggiore attenzione alle
istanze di tutela della clientela, l’allarme sociale destato da alcuni recenti fenomeni
illeciti sollecitano da tempo un intervento di riforma della disciplina degli intermediari
finanziari ex art. 106 del testo unico bancario, degli agenti in attività finanziaria e dei
mediatori creditizi. I primi esercitano, tra le altre, attività estremamente delicate quali la
concessione di finanziamenti, il rilascio di fideiussioni e il money transfer, i secondi
rappresentano un canale distributivo privilegiato per i prodotti bancari e finanziari, a
motivo della loro capillare presenza sul territorio.
Attualmente i requisiti per l’accesso al mercato da parte di questi operatori
nonché gli strumenti di controllo a disposizione delle Autorità non sono in grado di
assicurare adeguati livelli di qualità del servizio fornito e non consentono l’efficace
presidio dei rischi di illegalità o di contiguità con attività criminose.
La necessità di adottare adeguate garanzie a tutela dei consumatori e a
salvaguardia della fiducia del pubblico nel settore finanziario rendono opportuna
l’adozione di misure normative.
Già nella precedente legislatura la Banca d’Italia ha prestato la propria
collaborazione nella predisposizione di un possibile intervento di riforma della disciplina
in materia. Nel corso di tale collaborazione un gruppo tecnico di lavoro presso il
Ministero dell’economia e delle finanze nel 2007 aveva predisposto un apposito
articolato confluito in un d.d.l. del Governo, poi non approvato dal Parlamento;
successivamente era stato ipotizzato un intervento mediante decreto legge.
Le linee di riforma di un possibile intervento normativo dovrebbero essere
essenzialmente volte a: introdurre più elevati livelli di capitalizzazione, che scoraggino
l’avvio di iniziative cui non corrisponda un effettivo e legittimo progetto imprenditoriale;
prevedere specifici requisiti di onorabilità e professionalità, che concorrano a
selezionare i professionisti più affidabili; disciplinare ulteriori e più efficaci forme di
controllo facendo leva anche sull’autoregolamentazione.
In tal senso, per gli intermediari finanziari ex articolo 106 TUB l’intervento
legislativo potrebbe prevedere: in via generale l’innalzamento del capitale sociale
minimo (da cinque a dieci volte quello stabilito per le società per azioni), accompagnato
dalla possibilità per il Ministro dell’economia di fissare un importo superiore in relazione
alla specifica rischiosità dell’attività svolta dagli intermediari; l’attribuzione alla Banca
d’Italia di un potere regolamentare in materia di canali distributivi.
Con riferimento ai mediatori creditizi e agli agenti in attività finanziaria, la nuova
normativa dovrebbe prevedere forme di controllo più incisive rispetto a quelle attuali,
sotto il profilo sia dell’accesso alla professione sia dello svolgimento dell’attività.
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I controlli sull’accesso all’attività, sulla falsariga di quanto già stabilito per i
promotori finanziari, potrebbero essere affidati a organismi costituiti dalle associazioni
di categoria di mediatori e agenti, nonché delle banche, degli intermediari finanziari e
delle associazioni dei consumatori. Tali organismi, incaricati della gestione dei relativi
elenchi e dell’accertamento dei requisiti, opererebbero sotto la supervisione della
Banca d’Italia.
Al Ministero dell’economia, sentita la Banca d’Italia, potrebbe essere attribuito un
potere regolamentare di attuazione delle disposizioni legislative per individuare la
disciplina di dettaglio in merito alle modalità di tenuta dell’elenco, alla cancellazione,
radiazione, sospensione dall’albo medesimo, alle incompatibilità, alla formazione e
all’aggiornamento professionale.
E’ auspicabile che l’iscrizione negli elenchi sia subordinata al possesso di
stringenti requisiti di onorabilità e di professionalità; questi ultimi rilevati in base
all’esperienza effettivamente maturata nel settore ovvero ad un’apposita prova
valutativa, gestita dall’organismo costituito dalle associazioni di categoria.
Per assicurare la tutela dei clienti anche sotto il profilo risarcitorio andrebbe
prevista obbligatoriamente la stipula da parte di mediatori creditizi e agenti in attività
finanziaria di una polizza assicurativa per responsabilità professionale.
Per lo svolgimento dell’attività di mediazione creditizia dovrebbe essere
prescritta l’adozione della forma giuridica di società di capitali, idonea ad assicurare
maggiori garanzie sia di solvibilità che di adeguatezza organizzativa.
Nel caso in cui la società di mediazione superi soglie dimensionali da
determinarsi con regolamento del Ministero dell’economia, andrebbe imposta
l’iscrizione in un’apposita sezione dell’elenco previsto dall’art. 106 TUB; ad essa
conseguirebbe il rispetto dei medesimi requisiti previsti per gli intermediari iscritti in tale
elenco.
A tutela dei diritti quesiti di coloro che sono già iscritti negli elenchi di mediatori
creditizi e agenti in attività finanziaria, andrebbe introdotto uno specifico regime
transitorio che possa permettere la trasmigrazione nei nuovi elenchi di coloro che sono
in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento dell’attività, riconoscendo un
congruo periodo di tempo per procedere ai necessari adeguamenti.